Mental Coach. Normative e competenze.

 

In Italia la figura del mental coach naviga spesso in una zona di confine tra due mondi normativi paralleli: l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo. Ragionando su questo doppio binario, emerge con chiarezza sia la natura della certificazione rilasciata da un Ente di Promozione Sportiva (EPS) come lo CSEN, sia il reale perimetro abilitativo di fronte alla legge.

Per inquadrare la questione dal punto di vista legale, occorre partire da un dato di fatto imprescindibile: il mental coaching non è una professione ordinistica. A differenza di medici, avvocati o psicologi, non esiste un Albo di Stato a cui iscriversi tramite un esame di abilitazione. La professione rientra a tutti gli effetti nell'ambito della Legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Questo significa che chiunque, in linea del tutto teorica, potrebbe definirsi "coach" o esercitare la professione nel rispetto delle leggi vigenti sull'impresa e sul lavoro. Di conseguenza, nessun ente formativo, che sia lo CSEN o una scuola privata internazionale, rilascia una vera e propria "abilitazione di Stato" intesa nel senso tradizionale del termine, semplicemente perché lo Stato non la prevede per questa figura.

Tuttavia, conseguire un diploma presso un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI conferisce un preciso status all'interno dell'ordinamento sportivo. La certificazione, che spesso si traduce in un "Diploma Nazionale" accompagnato dal tesserino tecnico, attesta che il professionista ha superato un iter formativo validato secondo i criteri dell'ente stesso. Tale riconoscimento ha un valore pratico e burocratico enorme per chi intende operare all'interno di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Essere iscritti nei registri di un EPS permette di operare in regola con le direttive del sistema sportivo, di accedere a coperture assicurative specifiche per il settore e di rientrare nel peculiare regime lavorativo previsto per i collaboratori sportivi. La sua validità ufficiale, dunque, è pienamente spendibile nel perimetro dello sport.

Se allarghiamo lo sguardo al di fuori dello sport, per operare ad esempio nel mondo aziendale (corporate coaching) o nella vita privata (life coaching), il diploma di un EPS diventa un'attestazione di competenza, un titolo culturale che arricchisce il profilo, ma non si basa su normative esclusive di quegli ambiti. In questi contesti, per differenziarsi e garantire standard qualitativi specifici, molti professionisti si orientano verso associazioni di categoria inserite negli elenchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), le quali operano nel solco della citata Legge 4/2013.

Esiste però un limite invalicabile, che rappresenta il vero confine di legge per qualunque mental coach. A prescindere dal prestigio o dalla fonte del diploma, l'attività deve rimanere confinata all'allenamento delle abilità mentali, all'incremento della performance, alla definizione degli obiettivi e allo sviluppo del potenziale. Il coach non ha alcuna facoltà di operare in ambito clinico, diagnostico o terapeutico. Indagare le cause di un trauma, trattare stati d'ansia patologica o disturbi dell'umore configura il reato penale di esercizio abusivo della professione psicologica o medica (Art. 348 c.p.).

In conclusione, il certificato di un EPS rappresenta un lasciapassare istituzionale ed eccellente per lavorare ufficialmente e in totale regolarità nel mondo dello sport. Di fronte alla legge ordinaria statale, esso costituisce l'attestazione formativa di una professione intellettuale libera, la cui vera abilitazione si fonda sull'aderenza a un rigoroso codice etico e sulla profonda consapevolezza di non invadere mai il campo clinico altrui.

 

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