Mental Coach. Normative e
competenze.
In Italia la figura del mental
coach naviga spesso in una zona di confine tra due mondi normativi paralleli:
l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo. Ragionando su questo doppio
binario, emerge con chiarezza sia la natura della certificazione rilasciata da
un Ente di Promozione Sportiva (EPS) come lo CSEN, sia il reale perimetro
abilitativo di fronte alla legge.
Per inquadrare la questione dal
punto di vista legale, occorre partire da un dato di fatto imprescindibile: il
mental coaching non è una professione ordinistica. A differenza di medici,
avvocati o psicologi, non esiste un Albo di Stato a cui iscriversi tramite un
esame di abilitazione. La professione rientra a tutti gli effetti nell'ambito
della Legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini
o collegi. Questo significa che chiunque, in linea del tutto teorica, potrebbe
definirsi "coach" o esercitare la professione nel rispetto delle
leggi vigenti sull'impresa e sul lavoro. Di conseguenza, nessun ente formativo,
che sia lo CSEN o una scuola privata internazionale, rilascia una vera e
propria "abilitazione di Stato" intesa nel senso tradizionale del
termine, semplicemente perché lo Stato non la prevede per questa figura.
Tuttavia, conseguire un diploma
presso un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI conferisce un
preciso status all'interno dell'ordinamento sportivo. La certificazione, che
spesso si traduce in un "Diploma Nazionale" accompagnato dal tesserino
tecnico, attesta che il professionista ha superato un iter formativo validato
secondo i criteri dell'ente stesso. Tale riconoscimento ha un valore pratico e
burocratico enorme per chi intende operare all'interno di Associazioni Sportive
Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Essere
iscritti nei registri di un EPS permette di operare in regola con le direttive
del sistema sportivo, di accedere a coperture assicurative specifiche per il
settore e di rientrare nel peculiare regime lavorativo previsto per i
collaboratori sportivi. La sua validità ufficiale, dunque, è pienamente
spendibile nel perimetro dello sport.
Se allarghiamo lo sguardo al di
fuori dello sport, per operare ad esempio nel mondo aziendale (corporate
coaching) o nella vita privata (life coaching), il diploma di un EPS diventa
un'attestazione di competenza, un titolo culturale che arricchisce il profilo,
ma non si basa su normative esclusive di quegli ambiti. In questi contesti, per
differenziarsi e garantire standard qualitativi specifici, molti professionisti
si orientano verso associazioni di categoria inserite negli elenchi del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), le quali operano nel solco
della citata Legge 4/2013.
Esiste però un limite
invalicabile, che rappresenta il vero confine di legge per qualunque mental
coach. A prescindere dal prestigio o dalla fonte del diploma, l'attività deve
rimanere confinata all'allenamento delle abilità mentali, all'incremento della
performance, alla definizione degli obiettivi e allo sviluppo del potenziale.
Il coach non ha alcuna facoltà di operare in ambito clinico, diagnostico o
terapeutico. Indagare le cause di un trauma, trattare stati d'ansia patologica
o disturbi dell'umore configura il reato penale di esercizio abusivo della
professione psicologica o medica (Art. 348 c.p.).
In conclusione, il certificato di
un EPS rappresenta un lasciapassare istituzionale ed eccellente per lavorare
ufficialmente e in totale regolarità nel mondo dello sport. Di fronte alla
legge ordinaria statale, esso costituisce l'attestazione formativa di una
professione intellettuale libera, la cui vera abilitazione si fonda
sull'aderenza a un rigoroso codice etico e sulla profonda consapevolezza di non
invadere mai il campo clinico altrui.
Commenti
Posta un commento